SEPARAZIONE E DIVORZI: IN VIGORE LA PROCEDURA ESPERIBILE DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILEdi Renzo Calvigioni, Direttore rivista Servizi Demografici Maggioli Editore ed esperto ANUSCA

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L’11 dicembre 2014 è entrato in vigore l’art. 12 della legge 162 del 10/11/2014 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 12/9/2014 n. 132: da tale data, i coniugi si potranno presentare anche di fronte all’ufficiale dello stato civile, potendo scegliere tra quello “del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio ”(Circolare Ministero Interno n. 16/2014) al fine di rendere la dichiarazione di separazione o di divorzio, dichiarazione che verrà formalizzata in un atto da iscriversi nei registri di matrimonio, in parte II serie C, che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dall’ufficiale dello stato civile. Questo atto resterà ancora improduttivo di effetti in quanto è stato previsto, dopo la ricezione delle dichiarazione dei coniugi e la redazione dell’accordo, il decorso di un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, dopo di che dovrà essere ricevuto un secondo atto di conferma, ancora da parte di entrambi i coniugi: a tal fine, l’ufficiale dello stato civile dovrà invitare le parti a comparire fissando già la data in occasione della prima dichiarazione, tenendo presente che la mancata comparizione equivale e mancata conferma dell’accordo, che verrebbe meno senza avere avuto alcuna efficacia. Il Ministro dell’Interno ha emanato il Decreto Ministeriale 9 dicembre 2014, contenente le formule per la  redazione degli atti di stato civile: in tal modo, sono stati completati tutti i passaggi necessari per consentire, fin dalla data di entrata in vigore, la corretta applicazione della normativa, fornendo agli ufficiali di stato civile i necessari strumenti operativi.